12 Gen LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI – DEROGA e VALUTAZIONE RADON
Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 .
Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali in deroga allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
Modello comunicazione disponibile sul sito INL – allegato alla presente
L’utilizzo del locale in deroga comporta anche l’attivazione della valutazione RADON, con misure da completare entro 24 mesi dall’inizio dell’attività (art 17 del Dlgs 101/2020).
Il campo di applicazione della normativa sul RADON è definito all’art 16 del d.lgs. 101/2020:
….1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
d) stabilimenti termali.
Definizione di luogo di lavoro da art. 62 Dlgs 81/08 – titolo II
…Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della
applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale
Fonti:
circolare INL n° 811 del 29-01-2025
Dlgs 101/2020 – RADON
Dlgs 81/08 – titolo II – Luoghi di Lavoro